L’articolo 7 della bozza di finanziaria 2003 prevede che se il contribuente non riceve la proposta di concordato ne possa fare richiesta all’ufficio finanziario. In caso di rigetto perché si ravvisano condizioni ostative, resta tuttavia aperta la possibilità di impugnare tali provvedimenti negativi, espressi o taciti, adottati dall’ufficio. In sostanza, dunque, il contribuente non può attivarsi in via autonoma se non dopo aver ricevuto la proposta preparata dall’ufficio finanziario sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria.
(Fonte: www.italiaoggi.it)
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