Sono esclusi solo gli accertamenti basati sugli studi di settore.
I contribuenti che accedono al concordato preventivo saranno al sicuro solo dagli accertamenti analitico-presuntivi che si fondano sulle risultanze degli studi di settore.
Le altre tipologie di rettifiche potranno essere attivate anche se è stata presentata la domanda di ammissione al concordato.
Nel caso di circostanze assolutamente straordinarie e imprevedibili, il contribuente sarà sottoposto ad accertamento, che, comunque, potrà essere definito con adesione.
Infine, nell’ambito della nuova formulazione della norma, resta da definire il corretto rapporto tra l’ammissione al concordato e le sanatorie fiscali di cui alla legge 289 del 2002 che sono state prorogate al 16 marzo 2004.


