L’adesione al concordato preventivo non garantisce il contribuente rispetto agli accertamenti bancari.
Anche per le annualità in concordato, infatti, l’amministrazione finanziaria conserva anzitutto i poteri istruttori di indagine bancaria previsti sia ai fini Iva che delle imposte dirette.
E’ stabilito infatti che «i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti … se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto…».
Non v’è dubbio, pertanto, che l’ufficio potrà emettere un accertamento basato su conti bancari quando si tratta di movimentazioni afferenti a conti intestati allo stesso contribuente accertato.


