La disciplina in ordine al concordato fiscale preventivo risulta il frutto di due distinte spinte.
La prima ha inteso perseguire l’obiettivo di incrementare l’appeal del nuovo istituto tributario, la seconda, resasi necessaria a causa della riformulazione integrale del testo normativo a opera della citata legge di conversione, è derivata dalla necessità di eliminare alcune storture presenti nel testo così riformulato.
Con riferimento ai nuovi contenuti dell’art. 33 e’ da accogliere positivamente la novella apportata relativamente alla definizione degli importi minimi di ricavi/compensi e reddito da dichiarare per il periodo d’imposta 2004.
Diversamente dalla formulazione originaria, la legge di conversione n. 326 aveva stabilito che per tale annualità impositiva l’ammontare minimo di dette grandezze doveva assumere come base di riferimento gli importi del 2003, con un ulteriore incremento percentuale: la Finanziaria 2004, evitando eventuali effetti distorsivi, restituisce alla norma la sua autentica portata, disponendo che la base di calcolo dei ricavi/compensi e reddito da dichiarare per il 2004 e’ costituita dagli importi ´minimi concordati’ per il 2003.


