L’accertata responsabilità dell’intermediario non esonera il contribuente dal versamento dell’imposta; lo stesso non è sanzionabile solo se si rivolge all’autorità giudiziaria.
Il contribuente è tenuto al pagamento sia delle imposte che delle sanzioni laddove il mancato invio della dichiarazione dei redditi da parte dell’intermediario non è stato oggetto di accertamento in sede penale a seguito di denuncia del contribuente.
La Cassazione, con l’ordinanza 24307 del 4 ottobre 2018, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia dei giudici di secondo grado che avevano annullato degli avvisi di accertamento relativi alle annualità 1997 e 1998.
Nel caso affrontato, la suprema Corte ha stabilito che il contribuente è tenuto al pagamento sia dell’imposta che delle sanzioni, atteso che la mancata trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi da parte del consulente incaricato non è stata oggetto di procedimento penale.


