La circolare n. 1 dell’8/01/04 sottolinea che, in assenza di progetto, il rapporto si considera a tempo indeterminato e che si tratta di presunzione semplice e non assoluta.
La circolare precisa che la norma in questione configura «una presunzione che può essere superata qualora il committente fornisca in giudizio prova della esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo».
Il committente sarebbe quindi ammesso a fornire la prova contraria dell’autonomia , secondo la disciplina della presunzione legale semplice all’articolo 2728 del C.C.


