Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 132 del 23 settembre 2017 ha statuito che "L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf."
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