Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 78 del 14 aprile 2016 ha precisato che, ai sensi dell’art. 68 68 ncdf (già art. 51 cdf), assumere un incarico (giudiziale o stragiudiziale) contro un ex cliente è ammissibile a due condizioni:
- che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale;
- che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.


