Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 210 del 28 dicembre 2015 ha chiarito che il divieto di pronunciare la cancellazione dall’albo quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare (artt. 17 co. 16 e 57 L. n. 247/2012, già art. 37, co. 8, RDL n. 1578/1933) non opera con riferimento alla cancellazione disposta per mancanza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti previsti dalla legge per ottenere e mantenere l’iscrizione stessa, giacché l’ulteriore accertamento di una eventuale responsabilità penale o deontologica non incide sull’assenza oggettiva dei predetti requisiti ed esula pertanto dalla ratio del divieto in parola.
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