Dalla Newsletter n. 305 del Consiglio Nazionale Forense.
Con delibera approvata nella seduta amministrativa del 22 aprile scorso il Consiglio Nazionale Forense ha aggiornato la delibera sui criteri di nomina dei difensori d’ufficio, sempre nell’ottica di garantire l’effettività della difesa e superando alcune criticità operative. L’aggiornamento annuale è previsto per legge.
La novità riguarda l’introduzione della possibilità a richiesta del difensore, di essere sostituito nel caso di trasferimento del procedimento o di suoi atti, ampliando i casi finora previsti.
La delibera chiarisce, ai fini della individuazione del difensore, le condizioni di “prossimità” alla sede del procedimento preservando i casi di particolari situazione territoriali in casi di urgenza; le condizioni di “reperibilità”; la sostituzione del difensore d’ufficio in caso di trasferimento del procedimento o di singoli atti; fissa inoltre nel Foro di residenza dell’indagato il criterio per la nomina dei difensori d’ufficio nei processi minorili e indica la necessità di istituire una lista di difensori d’ufficio specificatamente competenti nei procedimenti militari.
Obiettivo è quello di omogeneizzare la prassi ed uniformare le modalità di nomina dei difensori di ufficio su base nazionale.


