Una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (la n. 164 il 31 maggio scorso) in risposta a un’istanza di interpello, ha chiarito che se una persona esercita più attività economiche, “l’incremento della base occupazionale” – necessario per beneficiare del bonus fiscale per le nuove assunzioni (articolo 7 della legge n. 388 del 2000) “va considerato al netto delle eventuali diminuzioni occupazionali verificatesi in capo allo stesso datore di lavoro, relativamente alle altre attività economiche da lui esercitate”. Il caso di specie riguardava un contribuente che svolge l’attività di avvocato e quella di imprenditore agricolo. Nell’istanza di interpello chiedeva di poter considerare separatamente, ai fini del calcolo dell’incremento della base occupazionale, le due attività da lui svolte, in quanto aventi caratteristiche diverse. Diversamente ha invece ritenuto l’Agenzia delle Entrate.
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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IL CALCOLO DELL’INCREMENTO OCCUPAZIONALE VA FATTO SU TUTTE LE ATTIVITA’ DEL…
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