Non meno di 18 anni per ammortizzare un marchio.
Il decreto legge 223 (convertito nella legge 248/06) allunga di otto anni il periodo minimo con cui imputare in diminuzione del reddito il costo del marchio aziendale.
Il comma 45 dell’articolo 37 del decreto ha apportato all’articolo 103, comma 1, Tuir una modifica secondo cui il limite massimo della quota di ammortamento deducibile del costo dei marchi di impresa è ridotto da un decimo a un diciottesimo del costo.
La disciplina dell’ammortamento del costo dei marchi, in definitiva, torna a essere equiparata a quella dell’avviamento.


