La redazione del bilancio non cancella altre irregolarità contabili. L’omessa predisposizione dell’inventario, infatti, basta da sola a legittimare l’accertamento induttivo. La Cassazione, con sentenza 8273 della sezione tributaria dunque, si “irrigidisce” di fronte alle violazioni contabili e, contemporaneamente, riabbraccia l’orientamento giurisprudenziale meno favorevole al contribuente in materia di prove irritualmente acquisite: infatti la sentenza contiene da un lato la valutazione dell’infrazione contabile e, dall’altro, l’uso delle prove raccolte nel corso della verifica induttiva, legittimata proprio dall’irregolare tenuta dei documenti.
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