Le agevolazioni Ici spettano per intero al coltivatore diretto anche se il possesso del terreno è parziale.
La corte di cassazione, con la sentenza n° 18085 dell’8 settembre 2004, afferma che i benefici spettano in favore del contribuente che coltiva il fondo, con la conseguenza che devono applicarsi per l’intero sull’imponibile dovuto in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà.


