La Finanziaria 2005 ha ulteriormente prorogato i termini di decadenza per la liquidazione dell’Ici scaduti il 31/12/04 spostandoli al 31/12/05, limitatamente alle annualità di imposta 2000 e successive.
L’ulteriore slittamento dei termini contrasterebbe con le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente (art. 3, comma 3, la legge 27/07/00, n. 212) dove viene disposto che “i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati”.


