Ici, ok alla delibera della Giunta
Nella sentenza 7602 del 2002 la Corte di Cassazione ha chiarito che l’organo competente a deliberare l’aliquota dell’Ici fino al 1996 è la Giunta comunale e non il Consiglio, così come sanciva esplicitamente la formulazione originaria di cui al comma 1 dell’articolo 6 del Dlgs 504/92. Il principio di riferimento nel giudizio è stato quello secondo cui la legge speciale posteriore deroga a quella generale precedente. Viene in tal modo sconfessata l’opposta linea interpretativa recentemente sostenuta dalla Commissione Tributaria regionale del Piemonte (sezione XV) che, con sentenza 55/15/01, ha riconosciuto al contribuente il diritto alla restituzione della differenza di imposta, considerando dovuta l’Ici 1995 calcolata con riferimento all’aliquota minima del 4 per mille in luogo della maggiore aliquota deliberata dalla giunta comunale.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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