In mancanza della dichiarazione il comune può procedere al recupero dell’imposta comunale sugli immobili soltanto dopo aver notificato l’avviso di accertamento.
Questa è la conclusione alla quale è pervenuta la VI sezione della Commissione tributaria provinciale di Bari con la sentenza numero 281 depositata il 20 settembre 2002.
In mancanza della dichiarazione l’attività dell’ente impositore non è di tipo formale e quindi di natura liquidatoria ma di natura accertativa, come specificatamente previsto dal secondo comma dell’articolo 11 del decreto legislativo numero 504 del 1992.
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