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I versamenti del mese di novembre: ultima rata delle imposte e II acconto

Il mese di novembre, come ogni anno, è un mese fitto di scadenze per il versamento delle imposte.

Infatti chi aveva deciso di rateizzare il saldo delle imposte (IRPEF, IRES, IRAP,..) sui redditi il 16 novembre dovrà versare l’ultima rata del piano rateale comprendente il saldo 2020 e il I acconto 2022.

Il 30 novembre, invece, scade il versamento per il II acconto delle imposte sui redditi 2022.

Si ricorda che andrà versato anche il secondo acconto INPS per i soggetti iscritti, la cedolare secca sulle locazioni e IVIE/IVAFE.

La scadenza di novembre non interessa invece le addizionali IRPEF poiché per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF e per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.

La seconda rata di acconto non può essere rateizzata.

Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.

Per rendere meno gravoso l’esborso finanziario potrebbe essere conveniente effettuare un “ricalcolo” degli acconti determinati con il metodo storico e determinare quindi gli stessi sulla base del metodo previsionale.

Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente. Le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sarebbero pari al 100% sia per l’IRPEF che per l’IRES che per l’IRAP.

In alternativa all’applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d. “metodo previsionale”). La previsione deve considerare l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto: per ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa. Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell’IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d’impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e le eventuali ritenute subite.

Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi e in regime forfetario l’imposta sostitutiva deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento IRPEF.

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