I versamenti effettuati dai soci a copertura di perdite della partecipata, per la parte che eccede il patrimonio netto della stessa dopo il ripianamento, cosiddetto «sottozero», non possono essere portati in deduzione nella determinazione del reddito imponibile.
L’indeducibilità rileva sia in caso di partecipazioni diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87 del Tuir sia per quelle che beneficiano di tale regime.
È questo l’importante chiarimento contenuto nella risoluzione n.90/E dell’11 luglio 2005 dell’agenzia delle Entrate.
La disciplina dei versamenti cosiddetti «sottozero » era alquanto incerta dopo le modifiche apportate dalla riforma fiscale del 2004.


