L’art. 39-novies del dl n. 273/2005 (decreto milleproroghe) introduce, con decorrenza dal 01/03/2006, l’art. 2465-ter del codice civile, che nei fatti disciplina per l’ordinamento italiano le modalità di istituzione dei trust.
Lo schema adottato nel codice civile consente mediante atto pubblico di destinare determinati beni immobili o mobili registrati al perseguimento di determinate finalità, per un periodo non superiore a novanta anni.
Le finalità perseguite devono consistere nella realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322, secondo comma.
La predetta destinazione risulta trascrivibile e opponibile a terzi.


