In materia di redditi di natura finanziaria percepiti da soggetti e investitori istituzionali rispettivamente residenti e costituiti in Paesi che consentono lo scambio di informazioni e non sono inseriti nella lista dei paradisi fiscali (“black list”) sono stati forniti alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare 1º marzo 2002 n. 23/E. Si potrà utilizzare un’autocertificazione per ottenere la non imponibilità dei proventi. Il regime di esonero potrà essere applicato anche a residenti in Paesi che, in assenza di una Convenzione, assicurino comunque un sistema di scambi di informazioni, anche attraverso la stipula di accordi nel campo dell’assistenza amministrativa fra autorità fiscali.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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