Nell’escludere i liberi professionisti dall’imposta la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con la sentenza 11/35/03 , ritiene che il profilo organizzativo non sia un elemento qualificante per lo svolgimento dell’attività e accoglie la tesi dell’irriducibilità del professionista all’impresa. La Commissione regionale va, dunque, oltre i paletti posti dalla Corte costituzionale che, riconoscendo la legittimità del l’imposta, l’ha subordinata all’esistenza dell’organizzazione. La Commissione tributaria regionale riconosce che la prestazione intellettuale, al di là dell’assetto organizzativo più o meno esteso e complesso dello studio, richiede la presenza del professionista abilitato a esercitare l’attività.
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