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I prelievi e i versamenti non giustificati si presumono ricavi

La Corte costituzionale, con la pronuncia_10_2023,  ha respinto le questioni di legittimità riguardanti l’articolo 32,primo comma, numero 2), del Dpr n. 600/1973, che stabilisce la presunzione che non solo i versamenti ma anche i prelevamenti dal conto corrente di un imprenditore commerciale, se non documentati nelle scritture contabili, siano considerati ricavi dell’imprenditore, a meno che non sia indicato il beneficiario.

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità dell’articolo 32 legate alla “doppia presunzione”, poiché il contribuente imprenditore può sempre articolare la prova contraria presuntiva e, in particolare, eccepire l’“incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati” (sentenza n. 225/2005) affinché la presunzione in esame risulti compatibile anche con il principio di capacità contributiva (articolo 53, primo comma, Costituzione).

La Corte costituzionale ribadisce la facoltà del contribuente di fornire la prova contraria anche mediante presunzioni semplici, che tuttavia non esonera il giudice dalla precisa individuazione dei dati noti dai quali dedurre quelli ignoti, dalla verifica degli indizi offerti dal contribuente in relazione ai movimenti bancari riscontrati e dalla valutazione della gravità, precisione e concordanza degli stessi. Le prove fornite dal contribuente dovranno quindi essere sempre sottoposte a verifica da parte del giudice.

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