Gli originali dei documenti legittimamente acquisiti dal COA e conservati nel fascicolo personale dell’avvocato non possono essere distrutti né cancellati (se presenti su supporti informatici).
Gli originali dei titoli di studio (laurea, diplomi, ecc.) irripetibili possono essere restituiti, previa fotocopiatura che deve essere conservata con l’annotazione che l’originale è stato restituito alla persona legittimata a ritiralo.
Questo il Parere del 20 febbraio 2015, n. 12 del Consiglio Nazionale Forense in risposta ad un quesito proposto dal COA di Bologna circa la possibilità di procedere, a seguito della richiesta di un proprio iscritto cancellato dall’Albo, alla restituzione ovvero alla distruzione/cancellazione degli originali degli atti e dei documenti contenuti sia nel suo fascicolo personale conservato nell’archivio del Consiglio dell’Ordine, sia nei fascicoli disciplinari aperti nei suoi confronti.


