Ai sensi dell’art. 241 del TUOEL, il compenso spettante ai revisori dei conti e’ stabilito dall’ente locale con la stessa delibera di nomina.
A tal fine, il medesimo articolo demanda ad un decreto ministeriale l’individuazione dei limiti massimi del compenso base erogabile al revisore senza, tuttavia, stabile alcun criterio per la corretta determinazione del compenso medesimo.
Poiche’ tale circostanza ha comportato l’adozione, da parte degli enti locali, di comportamenti altamente difformi tra loro, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha elaborato una breve ma sistematica disamina delle disposizioni in materia, al fine di individuare l’esatta modalita’ di determinazione del compenso spettante al professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, incaricato della revisione economico-finanziaria, fatti salvi i limiti massimi imposti dalla normativa.


