La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con l’ordinanza n. 10481 del 27 aprile 2017, ha affermato che, in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio e la violazione di questo termine previsto dallo Statuto del contribuente (30-60 giorni), "non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore".
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