In base all’articolo 2120 del Codice Civile il trattamento di fine rapporto accantonato alla fine di ogni anno deve essere rivalutato sommando il 75% dell’aumento del costo della vita per gli operai e gli impiegati (accertato ISTAT rispetto al mese di dicembre 2001) con un tasso fisso, pari, su base annua, all’1,50 per cento. Pertanto per determinare il trattamento di fine rapporto maturato nel periodo compreso tra il 15 maggio 2002 e il 14 giugno 2002, occorrerà rivalutare la quota accantonata al 31 dicembre 2001 dell’1,724138.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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