L’art. 2464, comma 6 del nuovo Codice civile, con l’espressione secondo cui ora possono «essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica», apre la strada alla conferibilità nel capitale delle Srl delle prestazioni d’opera e di servizi. In questo caso, il conferimento d’opera acquisisce di valore da parte della conferitaria, solo con la materiale e quotidiana esecuzione dell’opera promessa dal conferente: con la conseguenza che se il conferente si rende, volontariamente o involontariamente inadempiente, il valore nominale del capitale sociale, formato anche con il valore del promesso conferimento d’opera, risulta sovraesposto rispetto all’effettiva consistenza patrimoniale della società conferitaria. E’ da evidenziare che il legislatore ha tuttavia voluto fare il possibile per fotografare la realtà delle piccole Srl, ove il lavoro quotidiano dei soci è, come noto, di gran lunga prevalente sul capitale conferito; e, d’altro lato, per tutelare i terzi con la salvaguardia dell’integrità del capitale sociale.
(Fonte: Il Sole 24Ore)
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