Con la Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del DPR 633/1972.
L’art. 1 del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha modificato la disciplina del cosiddetto “Split Payment” con effetti a partire dal 1° luglio 2017.
Per definire le modalità di applicazione della nuova disciplina si sono susseguiti nei mesi diversi decreti: il DM del 27 giugno 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 il 30 giugno 2017), il DM del 13 luglio 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 171 il 24 luglio 2017); il quadro normativo è stato infine ulteriormente modificato dal DL 148 del 16 ottobre 2017, ma in questo ultimo caso con effetti a partire dal 1° gennaio 2018.
Sotto un profilo soggettivo la modifica normativa ha operato un ampliamento individuando due macro categorie di soggetti destinatari della disciplina: i soggetti rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione (o da questa controllati) e le società quotate.
Vi sono però dei soggetti esplicitamente esclusi dalla disciplina, si tratta delle strutture organizzative preposte dall’ordinamento giuridico all’amministrazione di beni demaniali collettivi, ossia di beni soggetti a forme di proprietà collettiva di diritto pubblico destinati al godimento in modo indiviso e caratterizzati da un particolare regime giuridico consistente, in via generale, nell’inalienabilità, inespropriabilità, inusucapibilità e nella perpetuità del vincolo di favore di collettività.
Il DL 24 aprile 2017, n. 50 aveva previsto, ai fini della corretta esecuzione degli adempimenti da parte dei fornitori, che a richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i commettenti dovevano rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le diposizioni sulla scissione dei pagamenti.
A seguito della pubblicazione definitiva degli elenchi contenenti l’indicazione puntuale dei soggetti riconducibili nell’ambito di applicazione della disciplina non vi è più utilità per il fornitore di richiedere l’attestazione. L’eventuale attestazione, infatti, deve coincidere con quanto indicato negli elenchi; qualora ne fosse in contrasto è da ritenersi priva di effetti giuridici.


