In generale la valorizzazione dei beni costruiti in economia segue la medesima disciplina prevista per le immobilizzazioni (art. 2426, n. 1, C.C.), di conseguenza il valore di iscrizione in bilancio è dato dalla somma dei costi di costruzione necessari per la realizzazione dell’investimento stesso. Il principio contabile n. 16 ha previsto regole specifiche per la valorizzazione dei beni realizzati in economia, in applicazione dei principi introdotti dal codice civile. In particolare si dovrà distinguere a seconda che l’attività di costruzione abbia carattere continuativo o solo occasionale.
(Fonte: Italia7Oggi del 10/12/01)
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO
I BENI IN ECONOMIA ENTRANO A PIENO TITOLO NELLA TREMONTI-BIS
Fonte:


