Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vertente su materie per le quali è obbligatorio l’esperimento della mediazione, grava sul debitore opponente il relativo onere, avendo questi l’interesse all’instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione, a pena di improcedibilità dell’opposizione.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione III civile; sentenza, 03-12-2015, n. 24629 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


