Con il Decreto ministeriale 15 luglio 2016 è stata prevista la possibilità per gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 170 del medesimo decreto, di compensare detti crediti con i debiti relativi a imposte e tasse, compresa l’IVA, nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.
Il Ministero della Giustizia, con la Circolare del 3 ottobre 2016, ha fornito le indicazioni operative ai fini dell’esercizio dell’opzione di compensazione dei debiti fiscali con i crediti spettanti agli avvocati per il gratuito patrocinio.


