Con la Circolare del 10 gennaio 2018 il Ministero della Giustizia ha fornito indicazioni operative in merito alla corretta applicazione dell’articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, con riferimento ai seguenti aspetti:
- entro quale termine l’avvocato deve depositare l’istanza di liquidazione del compenso spettante per l’attività difensiva prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- entro quale termine il magistrato deve provvedere a liquidare il compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- se sia corretta la prassi adottata da alcuni uffici giudiziari di provvedere sull’istanza di liquidazione degli onorari in esame solo dopo aver ricevuto riscontro da parte degli uffici finanziari circa le condizioni reddituali della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Relativamente al secondo punto, ossia entro quale termine il magistrato deve provvedere a liquidare il compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il Ministero ha chiarito che:
"L’articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non ha introdotto un “termine a provvedere” per il magistrato, essendo ben possibile che quest’ultimo, in relazione al caso da decidere, ritenga necessario ovvero opportuno subordinare l’emanazione del provvedimento di liquidazione al deposito di documentazione ulteriore da parte dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come pure attendere gli esiti delle verifiche reddituali rimesse all’ufficio finanziario. Detta norma chiarisce, però, che il provvedimento di liquidazione del compenso (decreto di pagamento) deve essere emesso con atto distinto e separato rispetto al provvedimento che definisce il giudizio."


