Il nuovo art. 117 Cost. contenuto nella riforma passata venerdì dalla Camera, prevede che l’ordinamento delle professioni intellettuali sarà tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato. Dunque, con la devolution il Parlamento fa un passo indietro rispetto alla disciplina del federalismo, approvata nella scorsa legislatura. Per la prima volta, le «professioni intellettuali» entrano in Costituzione: l’art. 33 riguarda “solo” l’abilitazione all’esercizio professionale. La nuova ripartizione dei poteri entrerà in vigore contestualmente alla riforma della Costituzione, senza i differimenti previsti, per esempio, per il Senato federale.


