La Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, con la sentenza n. 1057/35 del 07-06-2016, ha dichiarato infondato l’appello del contribuente avverso gli inviti al pagamento con cui la Segreteria della Commissione Tributaria aveva chiesto il versamento del contributo unificato relativo ad alcuni ricorsi.
Tali atti si configurano, infatti, come semplici inviti alla corresponsione spontanea delle somme in esso indicate e non sono autonomamente impugnabili, ai sensi dell’art. 19 D.lgs. 546/92, in quanto non preludono all’esecuzione forzata ma alla riscossione mediante ruoli esattoriali. In ogni caso, affermano i giudici, la tutela in giudizio delle ragioni del contribuente può essere comunque esercitata in sede di impugnazione della cartella, facendo valere anche i vizi dell’atto presupposto (in tal senso, C.T.R. di Genova, sez. III, sent. n. 223 del 12.02.2016).
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