La risoluzione delle Entrate n. 362 del 19 novembre scorso ha ricordato che determinare il reddito di una procedura concorsuale occorre tenere conto delle passività accertate dal curatore, o dal commissario liquidatore, a inizio procedura, nonché di quelle risultanti ammesse allo stato passivo, mentre le passività dell’impresa insolvente, connesse a eventi successivi alla pronuncia di fallimento o di messa in liquidazione, rilevano come componenti negative del reddito di procedura solo quando siano riconducibili ai pagamenti obbligatori che devono essere effettuati dagli organi dell’amministrazione concorsuale. Il caso di specie riguardava gli interessi legali maturati nel corso dell’amministrazione straordinaria e pagati dal commissario ai creditori chirografari.
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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GLI EVENTUALI INTERESSI PAGATI AI CREDITORI NON INFLUENZANO IL REDDITO DELLA…
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