Nel parere reso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, Adunanza di Sezione del 22.4.2015, n. 1178 si sancisce che "In linea di principio, non sono soggetti alle direttive appalti e sono dunque legittimi, gli accordi tra pubbliche amministrazioni, anche se appartenenti ad ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, finalizzati alla cooperazione cd. non istituzionalizzata/orizzontale" purche’ il trasferimento di risorse resti "entro i ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute".
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