La Corte di cassazione con la sentenza 11118/2002 ha precisato che ai dirigenti licenziati non sempre spetta l’indennità supplementare prevista per l’assenza di giusta causa o giustificato motivo. Questa, prevista in misura diversa dai contratti, può infatti esser negata se i comportamenti del lavoratore costituiscono, comunque, una valida ragione della cessazione del rapporto di lavoro ed è dipendente della concreta posizione assunta nell’organizzazione aziendale dal dirigente stesso e del carattere spiccatamente fiduciario del relativo rapporto. Come ha sottolineato la decisione in questione il metro di giudizio per la legittimità del licenziamento del dirigente è il rispetto del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 codice civile) e il divieto di licenziamento discriminatorio o per motivo illecito, sancito, questo, dall’articolo 3 della legge 108/1990.
(Fonte: ItaliaOggi)
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