La Corte di Cassazione nella sentenza n. 2531 del 22 febbraio 2002 ha chiarito che il giudice tributario deve limitarsi a verificare la legittimità dell’operato dell’ufficio finanziario, senza poter operare una diversa qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame, pena il vizio di ultrapetizione.
(Fonte: ItaliaOggi)
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