Fino al 31 dicembre 2002 l’articolo 13 riconosce ai possessori di redditi di lavoro dipendente una detrazione d’importo inversamente proporzionale all’ammontare complessivo degli stessi redditi di lavoro dipendente, rapportata al periodo di lavoro nell’anno. Dal 1° gennaio 2003, le stesse detrazioni spettano, semplicemente, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente o assimilati come sopra individuati. La misura della detrazione è rapportata al reddito complessivamente posseduto e non vi è più alcun rapporto con il periodo di lavoro nell’anno. Appare evidente che la detrazione potrà essere riconosciuta dal sostituto solo se il percipiente dichiara di avervi diritto e ne indica la misura di spettanza. La richiesta deve essere preventiva e tempi sono veramente stretti.
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO


