In tema di divorzio, il genitore che non intenda più provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne è onerato della prova (anche presuntiva) del raggiungimento, da parte dello stesso, dell’indipendenza economica, ovvero dell’imputabilità al figlio del mancato conseguimento di quest’ultima, che va però valutata con rigore via via crescente con l’avanzare dell’età del figlio medesimo, tenuto conto che l’obbligo di mantenimento in oggetto, anche in forza del principio di autoresponsabilità, non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo (nella specie, la Suprema corte ha cassato la decisione di merito che aveva confermato l’obbligo del padre di mantenimento di due figli ultratrentenni, senza però considerare che l’una, terminati gli studi universitari, aveva scelto di specializzarsi e l’altro aveva interrotto e cambiato reiteratamente i corsi di studio, senza conseguire il diploma di laurea).
Fonte: Corte di Cassazione; sezione I civile; sentenza, 22-06-2016, n. 12952 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


