Il rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, spettante all’unico genitore che le abbia affrontate nei confronti dell’altro di cui sia stata accertata la paternità naturale, ha natura indennitaria e quindi può essere liquidato in via equitativa, avendo riguardo agli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto, alle esigenze dei figli e alle sostanze e ai redditi di ciascun genitore.
Fonte: Corte di cassazione; sezione I civile; sentenza, 22-07-2014, n. 16657 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


