Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal ministero dell’Economia contro un’ordinanza del Tar Lazio con la quale si sospendeva il fermo amministrativo accogliendo così uno dei tanti ricorsi presentati dai consumatori.
Secondo il Consiglio di Stato la mancanza del provvedimento non permette la «definizione delle concrete modalità di esercizio del potere» e non è considerata idonea la circolare dell’agenzia delle Entrate a porsi «come autonoma regola di condotta».
Inoltre, il fermo amministrativo era stato sospeso anche per la mancanza di proporzionalità tra l’importo dovuto e il danno derivante al contribuente dal blocco dei veicoli


