L’art. 172, comma 7 del Tuir prevede che le operazioni di fusione comportino l’obbligo per la società risultante dalla fusione di verificare la riportabilità o meno delle perdite delle società che partecipano alla fusione stessa.
In particolare il riporto delle perdite è ammesso in presenza di determinate condizioni:
– le perdite sono innanzitutto riportabili nel limite del patrimonio netto delle singole società, calcolato senza tener conto dei versamenti e conferimenti effettuati nei 24 mesi precedenti;
– bisogna poi analizzare il requisito di vitalità delle società partecipanti alla fusione rappresentate dal limite dei ricavi e dei costi del personale;
– da ultimo vanno analizzate le svalutazioni delle azioni o quote della società la cui perdita è riportabile, effettuate ai fini della determinazione del reddito imponibile dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione.


