Con la risoluzione n. 100 dell’8 maggio scorso, l’agenzia delle Entrate, in linea con le indicazioni già contenute nella Circolare 12/E, ha ribadito l’inapplicabilità dell’articolo 16, Finanziaria 2003, nel caso in cui la controversia riguardi atti privi di funzione impositiva.
E’ infatti esclusa la definibilità delle liti concernenti gli avvisi di liquidazione quando tali atti «sono finalizzati alla mera liquidazione e riscossione del tributo e degli accessori».
Pertanto la nota del cancelliere per il recupero delle imposte prenotate a debito è fuori dal condono sulle liti pendenti.
Fonte:


