Il Tribunale di Napoli, in data 12 dicembre 2001, ha affermato che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale (artt. 167 e seg. C.C.) «integra senza dubbio gli estremi di un atto a titolo gratuito» (art. 64 L.F.).
Il contenuto della formazione del patrimonio di scopo resta insensibile al fallimento e impedisce la sua attrazione alla massa.
La pronuncia del tribunale partenopeo è all’interno di un procedimento di revocatoria di un fondo patrimoniale costituito tra il fallito ed il coniuge.


