L’INPS, con la Circolare n. 176 del 9 settembre 2016, ha illustrato la disciplina del Fondo di integrazione salariale. Nello specifico la circolare fornisce chiarimenti circa l’ambito di applicazione del nuovo Fondo che, a partire dal 1° gennaio 2016, ha sostituito il Fondo di solidarietà residuale.
Il Fondo assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali a norma dell’art. 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma dell’art. 27 del citato D.lgs n. 148/2015.
Il Fondo di integrazione salariale garantisce le seguenti due prestazioni:
- l’assegno di solidarietà di cui al comma 31 del medesimo D.lgs (disciplinato dall’art. 6 del D.I. n. 94343/2016);
- l’assegno ordinario di cui al comma 30 del medesimo D.lgs, come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro (disciplinato dall’art. 7 del D.I. n. 94343/2016).
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