Le richieste di rinuncia all’imposizione, di rimborso o di sgravio dei dazi doganali presentate dagli operatori vanno inviate alla Commissione europea, soltanto se l’interessato denunci un errore o un’inadempienza della Commissione, oppure se il caso formi oggetto di un’indagine comunitaria o, infine, se l’importo è almeno di 500 mila euro.
L’Agenzia delle dogane ricorda infatti che le autorità doganali degli stati membri sono ora tenute a trasmettere le richieste degli interessati, volte all’ottenimento di un provvedimento nel senso suindicato, soltanto in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) l’operatore e lo stato membro interessato ritengano che la Commissione abbia commesso un errore ex art 220, paragrafo 2, lett.b) del codice o che si sia in presenza di una situazione particolare ex art. 239, risultante da un’inadempienza della Commissione;
b) le circostanze del caso siano legate ai risultati di un’indagine comunitaria effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento n. 515/97 del consiglio;
c) l’importo sia uguale o superiore a 500 mila euro.
Fuori da queste ipotesi tassative, la decisione spetta dunque agli stati membri, per tutti i casi non pervenuti alla Commissione prima del 1° agosto 2003.


