La circolare 71/E dell’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che la qualità di “parte” nel giudizio tributario spetta agli “uffici locali” vale a dire, escluse alcune eccezioni definite dalle stesse Direzioni regionali, quelli nel cui territorio il contribuente ha il proprio domicilio fiscale. La Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia con circolare 25/07/2001 prot. 75261/2001 ha appositamente dettato la regolamentazione specifica stabilendo che l’ufficio chiamato in causa erroneamente deve subito avvisare il contribuente in modo così da poter correggere l’errore nei termini. Fino al 31 Dicembre sono ammessi errori ma gli uffici non potranno sollevare eccezioni processuali legate alla legittimazione passiva.
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FISCO, UNA BUSSOLA PER I RICORSI DOPO L’AVVIO DEGLI UFFICI LOCALI
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