L’Agenzia Entrate con la risoluzione 285/E dell’ll ottobre 2007 in risposta ad un interpello promosso dall’INAIL ha stabilito che anche le pensioni integrative liquidate fino al 31 gennaio 1994 scontano la tassazione sull’87,5% del loro ammontare, inclusa la parte relativa all’indennità integrativa speciale.
Dal 1995, l’indennità integrativa speciale è entrata a far parte integrante della retribuzione e, come tale, inclusa nella base di calcolo del trattamento pensionistico integrativo e obbligatorio.


